Informazioni e assistenza alle imprese stabilite in Italia che desiderano svolgere la propria attività al di fuori dei confini nazionali oppure acquistare servizi da un fornitore che risiede in un altro Stato membro dell’Unione europea.
PER SAPERNE DI PIU'
Informazioni e assistenza per le imprese stabilite in altri Stati membri europei che desiderano fornire servizi in Italia su base permanente o temporanea.
IN SMART WORKING PER IMPRESE NON ITALIANE: LE REGOLE DELLA FISCALITA
La fiscalità dei lavoratori in smart working è dettagliata nella circolare 25/2023 dell’Agenzia delle entrate dal titolo "Profili fiscali del lavoro da remoto (c.d. smart working) e disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri. Novità introdotte dalla legge 13 giugno 2023 n. 83".
I criteri di residenza fiscale delle persone fisiche restano quelli previsti dall’articolo 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e non subiscono alcun mutamento per coloro che svolgono un’attività lavorativa in smart working .
Si considerano residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile) sono in alternativa:
L'articolo 15 del Modello OCSE, sostanzialmente recepito nelle Convenzioni negoziate dall’Italia, prevede, al paragrafo 1, la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro subordinato nello Stato di residenza del contribuente.
Consulta la circolare 25/2023.
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