R: In linea di principio, un'impresa legalmente stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea può prestare i propri servizi in altri Stati membri in modalità temporanea e occasionale senza alcuna restrizione, sulla base dei requisiti prescritti dall'ordinamento giuridico di appartenenza e senza bisogno di iscrizione al registro delle imprese. Pertanto, un imbianchino può offrire i propri servizi in un altro Stato membro dell’Unione europea, quale è l’Austria, in modalità temporanea e occasionale senza alcun adempimento preliminare. Peraltro, per la prestazione transfrontaliera di servizi delle professioni regolamentate, per le quali è necessario il possesso di una qualifica professionale, uno Stato membro può richiedere che il prestatore, che si sposta per la prima volta nel territorio nazionale da uno Stato membro dell'Unione europea per fornire servizi, informi in anticipo l'autorità competente con una dichiarazione scritta (cfr. articolo 7 della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali). Informazioni generali sulla regolamentazione dell’attività di imbianchino in Austria sono disponibili alla seguente pagina web (in inglese)
Recognition of professional education (bmaw.gv.at)
Ultima modifica: 24/10/2023
R: In attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, anche la Grecia ha attivato il proprio Punto Singolo di Contatto, attraverso il quale è possibile ottenere informazioni sugli adempimenti necessari per svolgere un'attività d'impresa sul territorio nazionale.
Il Punto di contatto è disponibile al seguente sito internet:
http://www.eu-go.gr/sdportal/index.jsp?lang=EN
Usando la mappa interattiva, è possibile avere informazioni più puntuali sull'attività di interesse e individuare l'autorità competente per l'area nella quale si intende stabilire la sede secondaria.
R: In linea di principio, un'impresa legalmente stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea può prestare i propri servizi in altri Stati membri in modalità temporanea e occasionale senza alcuna restrizione, sulla base dei requisiti prescritti dall'ordinamento giuridico di appartenenza e senza bisogno di iscrizione al registro delle imprese. Pertanto, un installatore di apparecchiature elettriche può offrire i propri servizi in un altro Stato membro dell’Unione europea, quale è la Repubblica Ceca, in modalità temporanea e occasionale senza alcun adempimento preliminare. Peraltro, per la prestazione transfrontaliera di servizi delle professioni regolamentate, per le quali è necessario il possesso di una qualifica professionale, uno Stato membro può richiedere che il prestatore, che si sposta per la prima volta nel territorio nazionale da uno Stato membro dell'Unione europea per fornire servizi, informi in anticipo l'autorità competente con una dichiarazione scritta (cfr. articolo 7 della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali). Alla seguente pagina web è disponibile l’elenco delle professioni regolamentate secondo l’ordinamento ceco: UOK (msmt.cz) (in inglese) nel quale è ricompresa la professione di installatore di apparecchiature elettriche.
R: In tutti gli Stati membri dell'Unione europea è attivo il Punto Singolo di Contatto per l'assistenza alle imprese destinatarie di servizi, al quale rivolgersi per informazioni sui mezzi di tutela e sulle procedure di risoluzione delle controversie applicabili negli altri Stati.
La lista dei PSC si trova alla pagina web: Points of Single Contact (europa.eu)
Ulteriori informazioni sono rinvenibili al link Tutela delle imprese - impresainungiorno.gov.it
R: La normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dispone che i lavoratori subordinati o autonomi siano soggetti alla legislazione di un singolo Stato membro, per cui i contributi vanno versati in un solo Paese. La decisione sulla legislazione applicabile in relazione alla posizione assicurativa e previdenziale spetta agli enti previdenziali e non al cittadino interessato. Più precisamente, il regolamento (CE) n. 883/2004 prevede all'articolo 12, paragrafo 2, che la persona che esercita abitualmente un'attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un'attività affine in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i ventiquattro mesi. L'articolo 13, paragrafo 2, dello stesso regolamento prevede poi che la persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri sia soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro. Per quanto riguarda i profili relativi all'imposizione fiscale, tra Italia e Polonia vige una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali (Convenzione firmata a Roma il 21 giugno 1985 e ratificata con legge n. 97 del 21 febbraio 1989, in vigore dal 26 settembre 1989), che impedisce che debba provvedere al pagamento delle imposte in entrambi gli Stati. Maggiori informazioni su questo tema sono disponibili alle seguenti pagine web:
https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/it/informazioni_e_servizi/fare_affari_nel_paese/investire_polonia/principali_imposte
https://www.finanze.gov.it/it/Fiscalita-dellUnione-europea-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/
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