R: Per le qualifiche ottenute prima del 1º gennaio 2021, si applica la direttiva 2005/36/CE. Tali qualifiche sono state rilasciate dal Regno Unito in qualità di Stato membro (fino al 31 gennaio 2020) o durante il periodo di transizione stabilito nell'accordo di recesso (fino al 31 dicembre 2020).
R: L’esercizio di attività in forma stabile sul territorio italiano, e in particolare l’apertura di una filiale di un'impresa stabilita in un altro Stato membro, richiede l’iscrizione nel registro delle imprese gestito dalla Camera di Commercio competente per territorio e la designazione del rappresentante legale.
R: In Italia l’attività di guida turistica è una professione regolamentata, subordinata al possesso di una specifica qualifica professionale. L’attività può essere svolta come prestazione temporanea e occasionale di servizi ai sensi della direttiva 2005/36/CE da professionisti che possono legalmente svolgere la stessa attività nello Stato membro dove sono stabiliti e che sono in possesso della qualifica professionale prescritta o hanno svolto l’attività per almeno un anno negli ultimi dieci
R: Le attività nel settore edile possono essere soggette o meno al possesso di una qualifica professionale. In linea di principio, quelle di muratore e carpentiere sono attività artigiane che non richiedono una qualifica professionale; quelle di geometra e ingegnere sono, invece, professioni regolamentate, che richiedono la trasmissione all’autorità competente della dichiarazione preventiva del prestatore di servizi.
R: In Italia l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è soggetto alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (o SCIA: art. 64, comma 1, d. lgs. n. 59/2010, così come sostituito dall’articolo 2, comma 2, lettera a), d. lgs. n. 147/2012) allo sportello unico per le attività produttive del Comune competente per territorio.
R: L’avvio di un’attività d’impresa in Italia richiede l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese gestito dalla Camera di Commercio competente per territorio.
R: Ai lavoratori dipendenti dell’impresa polacca chiamati a svolgere temporaneamente la propria attività in Italia si applica la Direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori effettuato nel quadro di una prestazione di servizi. La direttiva sancisce che ai lavoratori distaccati vengano garantite le “medesime condizioni di lavoro” previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori dello Stato membro sul territorio del quale viene svolto il lavoro.
R: Un’impresa stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea può svolgere attività d’impresa in Italia mediante costituzione di un’unità locale, senza stabilire una sede secondaria in Italia, se l’attività non ha carattere sostanziale, ma preparatorio dello sviluppo commerciale (promozione, pubblicità e altri atti non commerciali) e non sono compiute in Italia operazioni rilevanti ai fini IVA.
R: In linea di principio l'attività in questione è regolamentata in Italia (art. 28 e seguenti, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, come modificato dal d. Lgs. 59/2010) e necessita di autorizzazione in quanto implica l'occupazione del suolo pubblico.
R: Per il riconoscimento della qualifica professionale di ingegnere l’autorità competente è il Ministero della Giustizia. Tutti gli adempimenti necessari per l’esercizio in Italia dell’attività di ingegnere in regime di libera prestazione transfrontaliera, ovvero in modalità temporanea e occasionale inclusi i costi amministrativi
R: Per lo svolgimento in Italia di attività di pulizia e disinfezione non è necessario nessun requisito professionale; per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, occorre, invece, indicare un preposto alla gestione tecnica dell’attività.
R: Per ottenere la partita IVA, i soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro imprese presentano la dichiarazione di inizio attività mediante la Comunicazione unica:
R: Per ottenere la partita IVA è necessario presentare una dichiarazione di avvio delle attività. Successivamente l’Agenzia delle Entrate provvederà ad attribuire la partita IVA.
R: Al 1° gennaio scorso i rapporti tra il Regno Unito e gli Stati membri dell’Unione europea sono regolati dall’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dall’altra:
R: In applicazione della direttiva 2006/112/CE come modificata dalla direttiva 2008/8/CE, i soggetti passivi che erogano servizi elettronici o servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione a favore di consumatori finali europei possono assolvere gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto attraverso il Portale Telematico denominato “Mini one Stop Shop” o “Mini Sportello Unico (“MOSS”). Il MOSS è anche un regime di tassazione opzionale che opera come modifica del luogo di tassazione Iva applicabile alle prestazioni TTE e ai servizi elettronici B2C.
R: L’attività di installazione di impianti all’interno di edifici è una professione regolamentata disciplinata dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. La prestazione temporanea e occasionale di servizi è soggetta all’applicazione della procedura di dichiarazione preventiva del prestatore all’autorità competente, che è il Ministero dello Sviluppo economico:
R: Ai sensi della normativa di riferimento (DL 179/2012, art. 25, comma 2), una startup innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:
R: L’Unione europea garantisce ai prestatori di servizi il diritto di esercitare la propria attività anche negli altri Stati membri, con possibilità di scegliere tra il regime di stabilimento e il regime di libera prestazione di servizi. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato caso per caso, in particolare in funzione della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.
R: Per svolgere attività di import/export in Italia, un’impresa stabilita in un altro Stato membro dell’Unione deve ottenere un’autorizzazione specifica rilasciata dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli. Tutte le informazioni, insieme alla modulistica necessaria, sono disponibili alla seguente pagina web dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli.
R: Se l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore (articolo 7-octies, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), e delle vendite a distanza intracomunitarie nell’Unione europea non ha superato nell’anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato, l’IVA sarà dovuta nel paese di origine.
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