Costituire un'impresa


Costituire un'impresa


Nascita di una impresa o apertura di un’unità locale di impresa estera

In Italia la costituzione di un’impresa richiede l’iscrizione al Registro delle imprese gestito dalle Camere di commercio.

Tutte le imprese di qualsiasi natura giuridica  si debbono iscrivere al Registro delle imprese .

L'iscrizione prevede il pagamento di un diritto annuale.

 

Per creare una nuova impresa la modalità è esclusivamente digitale e si chiama Comunicazione Unica d’Impresa . La procedura permette di adempiere agli obblighi nei confronti delle seguenti autorità:

La domanda deve essere corredata da documentazione di prova.  Il contenuto della domanda e la documentazione dipendono dalla natura giuridica scelta e dalle attività che l'imprenditore  vuole  svolgere.

Nel caso di forma societaria l’atto costitutivo redatto da un notaio è il principale documento necessario.

La procedura di iscrizione si conclude entro cinque giorni dal ricevimento della domanda. In presenza di imperfezioni, le eventuali lacune e/o imprecisioni potranno essere sanate nei termini comunicati dall'ufficio.

All'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio,  si possono richiedere ulteriori informazioni.

 

Per avviare l’iniziativa e localizzare le sedi operative, l’impresa deve anche completare gli obblighi verso lo Sportello Unico per le Attività Produttive. Per pratiche più semplici, è sufficiente l’autocertificazione con la presentazione in modalità digitale della Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA).  Per le iniziative più complesse si ricorre a procedimenti di tipo ordinario che prevedono la richiesta di autorizzazione.

Il  servizio ATECO rilascia un quadro completo degli adempimenti  sulla base dell’indicazione del luogo e dell’attività che si intende intraprendere.

L’attività di impresa comporta naturalmente rischi e responsabilità: nella ditta individuale l’imprenditore è l'unico responsabile e il suo intero patrimonio è soggetto al rischio d'impresa; nelle società di persone sono i soci ad essere responsabili in quanto oltre alla società, rispondono illimitatamente per le obbligazioni e i debiti della società; nelle società di capitali il rischio dei soci è limitato a quanto conferito nel capitale sociale.

Nelle società, la responsabilità civile legata all’attività di impresa ricade sugli amministratori.

 

Registrazione di Unità locale per le imprese stabilite in altro stato membro

Per un’impresa stabilita in un altro stato membro che operi in Italia senza compiere operazioni rilevanti a fini fiscali -IVA- (ad esempio, nel caso di un’attività preparatoria ad una possibile iniziativa commerciale) è prevista soltanto la registrazione di una Unità locale nel Repertorio Economico Amministrativo (REA).

Il REA è tenuto dalle Camere di commercio e l'iscrizione avviene con le stesse modalità del Registro delle imprese.


Ultimo aggiornamento: 07 marzo 2025

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Riferimenti Normativi



  • Civil Code (articles 2188 - 2194);
  • Law n.580 / 1993 - Reorganization of the chambers of commerce, industry, crafts and agriculture, as amended by Legislative Decree no. 23/2010; 

  • Presidential Decree No. 581/1995 - Regulation implementing article 8 and article 9 of law No. 580/1993 on the establishment of the business register and the directory of economic and administrative news;

  • DPR n.558 / 1999 - Regulation for the simplification of the business register discipline regarding business register;

  • Law n.340 / 2000 - Provisions for the delegation of rules and for the simplification of administrative procedures;

  • Law 40/2007 (art. 9) containing urgent measures for the protection of consumers, the promotion of competition, the development of economic activities and the business start up 

  • Decree of the President of the Council of Ministers 6 May 2009 Identification of the technical rules for the methods of presentation of the single communication and for the transfer of data between the relevant administrations, in implementation of article 9, paragraph 7, of the law decree  January 31, 2007, n. 7

  • Law decree 18 October 2012, n. 179 Further urgent measures for the growth of the country, adopted  with amendments by Law 17 December 2012, n. 221


Ultimo aggiornamento: 29 marzo 2021

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