Il 17 aprile 2024 sono state istituite dal DPCM n. 40 del 4 marzo 2024 le Zone Logistiche Semplificate (ZLS), già introdotte dall’art. 1, commi 61-65 della L. n. 205 del 2017, allo scopo di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle Regioni più sviluppate del Centro-Nord Italia.
La Zona Logistica Semplificata (ZLS), che si presenta come la trasposizione nelle regioni a maggior tasso di sviluppo della ZES Unica per il Mezzogiorno, può essere istituita nel numero massimo di una per ciascuna regione, in presenza di un'area portuale, che presenti le caratteristiche disciplinate dall’art. 1, comma 62, della L. n. 205 del 2017 e s.m.i., o un'Autorità di sistema portuale (L. n. 84/1994).
In alternativa, la ZLS può configurarsi come interregionale, nel caso in cui una regione in cui non sia presente alcuna area portuale e un’altra regione in cui sia presente almeno un’area portuale, provvedano a presentare congiuntamente richiesta di istituzione.
La ZLS si compone di territori quali porti, aree retroportuali (anche di carattere produttivo e aeroportuale), piattaforme logistiche e interporti ed ha lo scopo di garantire nelle suddette aree agevolazioni fiscali e benefici in ambito doganale, come il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio (art. 1, commi 89-92 della L. n. 205 del 2017), e l’istituzione di Zone Franche Doganali (ZFD) (Regolamento (UE) n. 952/2013), nonché misure di semplificazione amministrativa quali il rilascio dell’Autorizzazione Unica, con la conseguente riduzione dei termini e dei costi di istruttoria.
In particolare, ai sensi dell’art. 12 DPCM 40/2024, al rilascio dell’ Autorizzazione unica sono soggetti i “progetti inerenti alle attività economiche ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZLS, non soggetti a segnalazione certificata di inizio d’attività o a comunicazione”. Inoltre, ove necessario, l’Autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale. Le opere per la realizzazione dei progetti sopra menzionati nella ZLS da parte di soggetti pubblici e privati sono ritenute di “pubblica utilità, indifferibili ed urgenti”, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale e degli aeroporti.
La prima Zona Logistica Semplificata (ZLS) istituita a livello nazionale è la ZLS Porto di Venezia - Rodigino.
Riferimenti normativi:
DPCM n. 40 del 4 marzo 2024 “Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”
L. n. 205 del 27 dicembre 2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
L. n. 84 del 28 gennaio 1994 “Riordino della legislazione in materia portuale”.
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