R: Per le qualifiche ottenute prima del 1º gennaio 2021, si applica la direttiva 2005/36/CE. Tali qualifiche sono state rilasciate dal Regno Unito in qualità di Stato membro (fino al 31 gennaio 2020) o durante il periodo di transizione stabilito nell'accordo di recesso (fino al 31 dicembre 2020). Per i cittadini dell'UE, quindi, le qualifiche ottenute nel Regno Unito prima del 1º gennaio 2021 sono considerate qualifiche dell'UE e si applicano le stesse norme previste per il riconoscimento di qualsiasi altra qualifica dell'UE, senza limiti di tempo.
Ultima modifica 07/06/2023
R: L’esercizio di attività in forma stabile sul territorio italiano, e in particolare l’apertura di una filiale di un'impresa stabilita in un altro Stato membro, richiede l’iscrizione nel registro delle imprese gestito dalla Camera di Commercio competente per territorio e la designazione del rappresentante legale. Al momento dell’iscrizione, l’impresa deve allegare un certificato rilasciato dall’autorità competente nello Stato membro di stabilimento con una copia dell’atto costitutivo. Il certificato deve contenere le informazioni relative all’impresa, compresi i suoi legali rappresentanti, e deve essere accompagnato da una traduzione autenticata. La filiale dovrà pubblicare informazioni rilevanti sulla società controllante e sulle attività di entrambe le società. L’iscrizione al registro delle imprese è effettuata tramite ComUnica, la procedura elettronica messa a disposizione dalle Camere di commercio. ComUnica consente di adempiere a tutti gli obblighi informativi nei confronti delle autorità competenti (la comunicazione è valida ai fini fiscali, assicurativi e previdenziali) con un’unica dichiarazione trasmessa in modalità telematica. Attraverso ComUnica l’impresa riceverà il numero di partita IVA e adempirà agli obblighi di registrazione presso INAIL e INPS ai fini assicurativi e previdenziali.
Maggiori informazioni su ComUnica sono disponibili alla seguente pagina web Comunicazione Unica (ComUnica)
Ultima modifica 22/02/2023
R: In Italia l’attività di guida turistica è una professione regolamentata, subordinata al possesso di una specifica qualifica professionale. L’attività può essere svolta come prestazione temporanea e occasionale di servizi ai sensi della direttiva 2005/36/CE da professionisti che possono legalmente svolgere la stessa attività nello Stato membro dove sono stabiliti e che sono in possesso della qualifica professionale prescritta o hanno svolto l’attività per almeno un anno negli ultimi dieci, Nel caso di prestazione occasionale e temporanea di servizi relativi a una professione regolamentata, l'Italia richiede che il prestatore, che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro dell'Unione europea per fornire servizi nel territorio nazionale, informi in anticipo l'autorità italiana competente con una dichiarazione scritta contenente dati sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione è rinnovata annualmente (cfr. art. 10 del decreto legislativo 9 Novembre 2007, n. 206, attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali). Per la prima prestazione di servizi o in caso di mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti, la dichiarazione deve essere corredata dei seguenti documenti: - una prova della nazionalità del prestatore, - un attestato che certifichi che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato, - una prova dei titoli di qualifiche professionali, - nei casi in cui nello Stato membro di stabilimento la professione non è regolamentata, una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno un anno nei precedenti dieci anni. La dichiarazione preventiva deve essere trasmessa all’amministrazione competente prima dell'inizio della prestazione:
https://www.ministeroturismo.gov.it/professioni-turistiche/guida-turistica/
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina Servizi che richiedono una qualifica professionale.
R: Le attività nel settore edile possono essere soggette o meno al possesso di una qualifica professionale. In linea di principio, quelle di muratore e carpentiere sono attività artigiane che non richiedono una qualifica professionale; quelle di geometra e ingegnere sono, invece, professioni regolamentate, che richiedono la trasmissione all’autorità competente della dichiarazione preventiva del prestatore di servizi.
In Italia le attività edili sono regolate principalmente dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). L’articolo 6 del d.P.R. n. 380/2001 indica tutte le attività edili che non richiedono il possesso di una qualifica professionale. In caso di professione regolamentata, prima dello svolgimento della prestazione è necessario trasmettere una dichiarazione preventiva all'autorità competente. Negli altri casi, invece, l’attività potrà essere svolta in Italia in regime di libera prestazione transfrontaliera, ovvero in modalità temporanea e occasionale, senza dover soddisfare alcun adempimento preliminare. Le attività indicate al comma 2 dell’art. 6 possono essere svolte previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale competente per territorio. L’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 indica le attività che richiedono l'autorizzazione preventiva (permesso di costruire) da parte dell’autorità competente, ovvero il Comune dove devono essere svolti i lavori, al quale deve essere trasmessa tutta la necessaria documentazione relativa ai lavori da svolgere, mentre l'art. 22 indica le attività che possono essere svolte previa trasmissione all'autorità competente della denuncia di inizio attività. Il sito internet dell’autorità competente (lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune competente per territorio) può essere individuato attraverso la seguente pagina web: Sportelli SUAP
Anche per le attività che non richiedono una qualifica professionale è necessario il rispetto della normativa in materia di protezione ambientale, prevenzione incendi e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Adempimenti specifici a tal fine sono indicati nel d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
R: In Italia l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è soggetto alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (o SCIA: art. 64, comma 1, d. lgs. n. 59/2010, così come sostituito dall’articolo 2, comma 2, lettera a), d. lgs. n. 147/2012) allo sportello unico per le attività produttive del Comune competente per territorio. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande in Italia è una professione regolamentata. L’avvio e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sono, inoltre, soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell’interno. Più precisamente, l’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali indicati all’art. 71 del d. lgs. n. 59/2010, ovvero, alternativamente: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, per il coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. L’autorità competente a ricevere la SCIA è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel quale si intende avviare l’attività. Attraverso la seguente pagina web è possibile individuare lo Sportello Unico competente per territorio, nel cui sito internet sono disponibili anche i moduli per la SCIA: Sportelli SUAP
R: L’avvio di un’attività d’impresa in Italia richiede l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese gestito dalla Camera di Commercio competente per territorio. L’iscrizione al Registro delle Imprese è effettuata tramite ComUnica, la procedura elettronica messa a disposizione dalle Camere di commercio: ComUnica consente di adempiere a tutti gli obblighi informativi nei confronti delle autorità competenti (la comunicazione è valida ai fini fiscali, assicurativi e previdenziali) con un’unica dichiarazione trasmessa in modalità telematica. Attraverso ComUnica l’impresa riceve il numero di partita IVA e adempie agli obblighi di registrazione presso INAIL e INPS ai fini assicurativi e previdenziali. Per quanto riguarda le attività commerciali, per le strutture di vendita denominate esercizi di vicinato (aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti) non è necessario il rilascio di un'autorizzazione, ma è sufficiente la presentazione di una comunicazione preventiva (“Segnalazione certificata di inizio attività” – SCIA) all’autorità competente (lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune competente per territorio). Il SUAP può essere individuato attraverso la seguente pagina web: Sportelli SUAP
La costituzione dell’impresa e l’avvio dell’attività possono essere completati in via telematica in un’unica fase, con trasmissione della SCIA contestualmente all’invio della Comunicazione unica. L’esercizio dell’attività di commercio è, infine, subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 71, comma 1, del D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59. Si tratta sostanzialmente di requisiti che consistono nell’assenza di condanne penali, misure di prevenzione o misure di sicurezza per reati nell’esercizio del commercio.
R: Ai lavoratori dipendenti dell’impresa polacca chiamati a svolgere temporaneamente la propria attività in Italia si applica la Direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori effettuato nel quadro di una prestazione di servizi. La direttiva sancisce che ai lavoratori distaccati vengano garantite le “medesime condizioni di lavoro” previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori dello Stato membro sul territorio del quale viene svolto il lavoro. Ai dipendenti polacchi che lavorano in Italia dovranno dunque essere applicate le condizioni di lavoro (es. retribuzione, orario di lavoro, ecc.) qui previste. In base all’articolo 3 della direttiva, questo principio si applica ai seguenti elementi del rapporto di lavoro: a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; b) durata minima delle ferie annuali retribuite; c) tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; il presente punto non si applica ai regimi pensionistici integrativi di categoria; d) condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la cessione temporanea di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo; e) sicurezza, salute e igiene sul lavoro; f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani; g) parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione.
In relazione agli aspetti previdenziali, per i lavoratori distaccati dalle imprese appartenenti all’Unione europea, invece, trova applicazione il “principio di personalità”, opposto al principio di territorialità vigente in materia di condizioni di lavoro. Così come previsto dal Regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ai lavoratori comunitari distaccati si applica la legislazione previdenziale del Paese di residenza del lavoratore. I lavoratori distaccati restano, dunque, soggetti al sistema di sicurezza sociale dello Stato membro nel quale è stabilito il datore di lavoro, che è esonerato dall’obbligo di pagamento dei contributi nel Paese in cui il lavoratore è distaccato (art. 12 del regolamento 883/2004). L'impresa che effettua il distacco in un altro Stato membro (Italia) deve contattare l'amministrazione competente nello Stato di stabilimento (Polonia). Il datore di lavoro o il dipendente devono ricevere l'attestazione A1 (in passato certificato E101), che certifica che il lavoratore opera nel quadro di una prestazione di servizi e che il lavoratore è soggetto alle norme speciali relative ai lavoratori distaccati sino ad una data determinata.
R: Un’impresa stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea può svolgere attività d’impresa in Italia mediante costituzione di un’unità locale, senza stabilire una sede secondaria in Italia, se l’attività non ha carattere sostanziale, ma preparatorio dello sviluppo commerciale (promozione, pubblicità e altri atti non commerciali) e non sono compiute in Italia operazioni rilevanti ai fini IVA. L’unità locale deve essere registrata presso la Camera di Commercio competente per il territorio in cui si intende avviare l’attività. L’impresa deve allegare un atto, rilasciato dalla competente autorità locale e legalizzato dall’autorità diplomatica o consolare italiana, dal quale si possano desumere gli elementi principali dell’impresa. L’atto deve essere accompagnato da una traduzione in italiano, certificata dall’autorità diplomatica o consolare italiana o da un traduttore iscritto all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio di un Tribunale.
R: In linea di principio l'attività in questione è regolamentata in Italia (art. 28 e seguenti, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, come modificato dal d. Lgs. 59/2010) e necessita di autorizzazione in quanto implica l'occupazione del suolo pubblico.
Le norme locali possono imporre ulteriori limiti, ad esempio per quanto riguarda aree specifiche (come il centro storico).
L'attività può essere esercitata anche sotto forma di prestazione transfrontaliera di servizi, ad esempio nell'ambito di una mostra temporanea (“fiera”). In questo caso non è necessario ottenere un'autorizzazione, è sufficiente presentare un preavviso (SCIA: “segnalazione certificata di inizio attività”) all'autorità locale competente (“Comune”).
L'attività è soggetta all'adempimento di esigenze personali, quali l'assenza di procedimento penale (art. 71, d. Lgs. 59/2010), e deve essere esercitata per mezzo di automezzi. La procedura è gestita dall'autorità locale del distretto in cui verrà avviata l'attività. Anche il titolare della licenza ha diritto alla vendita porta a porta. La licenza è valida su tutto il territorio nazionale.
I dettagli di contatto e il sito Web dell'autorità competente, nonché i moduli di domanda e l'elenco dei documenti da presentare, sono disponibili nella seguente pagina Web Sportelli SUAP
R: Per il riconoscimento della qualifica professionale di ingegnere l’autorità competente è il Ministero della Giustizia.
Tutti gli adempimenti necessari per l’esercizio in Italia dell’attività di ingegnere in regime di libera prestazione transfrontaliera, ovvero in modalità temporanea e occasionale inclusi i costi amministrativi, i tempi della procedura e le modalità di presentazione della documentazione prescritta, sono analiticamente descritti alla seguente pagina web:
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_d.page?tab=d&contentId=USC324165
R: Per lo svolgimento in Italia di attività di pulizia e disinfezione non è necessario nessun requisito professionale; per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, occorre, invece, indicare un preposto alla gestione tecnica dell’attività.
L’attività di pulizia, che non richiede il possesso di una qualifica professionale, può essere svolta in Italia in regime di libera prestazione transfrontaliera, ovvero in modalità temporanea e occasionale, senza dover soddisfare alcun adempimento preliminare. Per quanto riguarda i profili fiscali, i soggetti non residenti nello Stato, che esercitano attività di impresa, arte o professione in un altro Stato membro dell’Unione europea, che intendono effettuare in Italia operazioni rilevanti ai fini IVA devono nominare un rappresentante fiscale in Italia o identificarsi ai fini IVA tramite il modello ANR/3:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/istanze/identificazione-iva-soggetti-non-residenti-anr3/come-si-presenta-anr3
Inoltre, tra Italia e Polonia è in vigore una convenzione per evitare doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito:
https://www.finanze.it/it/Fiscalita-dellUnione-europea-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/
In base all’articolo 7 della Convenzione, gli utili di un’impresa di uno degli Stati sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. Per la definizione di “stabile organizzazione” si potrà fare riferimento all’articolo 5 della medesima Convenzione.
R: Per ottenere la partita IVA, i soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro imprese presentano la dichiarazione di inizio attività mediante la Comunicazione unica:
https://www.registroimprese.it/comunicazione-unica-d-impresa
I soggetti che non sono tenuti all’iscrizione nel Registro imprese possono ottenere la partita IVA presentando una dichiarazione di avvio delle attività direttamente all’Agenzia delle entrate, che provvederà ad attribuire la partita IVA.
Informazioni più dettagliate, insieme alla modulistica rilevante, sono disponibili alla seguente pagina web:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-servizi/i-nostri-servizi/area-identificazione-del-contribuente/partita-iva
R: Per ottenere la partita IVA è necessario presentare una dichiarazione di avvio delle attività. Successivamente l’Agenzia delle Entrate provvederà ad attribuire la partita IVA.
R: Al 1° gennaio scorso i rapporti tra il Regno Unito e gli Stati membri dell’Unione europea sono regolati dall’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dall’altra:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
Il Titolo II della Parte Seconda consente la prestazione temporanea e occasionale di servizi; più precisamente, la prestazione transfrontaliera di servizi è disciplinata dal Capo 3. Per quanto riguarda il pagamento dell’IVA, la regola per i servizi prestati da professionisti stabiliti in Paesi extra-UE è l’autofatturazione da parte del cliente stabilito in Italia.
Per quanto riguarda i profili fiscali dell’attività, tra Italia e Regno Unito vige una convenzione contro la doppia imposizione:
https://www.finanze.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/REGNO_UNITO_1988-Testo_G.U._ita.pdf
In base all’articolo 7 della Convenzione, gli utili di un’impresa di uno Stato contraente (Regno Unito) sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. In tal caso, gli utili sono imponibili nell'altro Stato (Italia), ma unicamente nella misura in cui siano attribuibili alla stabile organizzazione. Tali principi si applicano anche alle attività di lavoro autonomo. Infatti, in base all’articolo 14 della Convenzione, i redditi che un residente di uno Stato contraente (Regno Unito) ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato (Italia), ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa.
R: In applicazione della direttiva 2006/112/CE come modificata dalla direttiva 2008/8/CE, i soggetti passivi che erogano servizi elettronici o servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione a favore di consumatori finali europei possono assolvere gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto attraverso il Portale Telematico denominato “Mini one Stop Shop” o “Mini Sportello Unico (“MOSS”). Il MOSS è anche un regime di tassazione opzionale che opera come modifica del luogo di tassazione Iva applicabile alle prestazioni TTE e ai servizi elettronici B2C. In base alle disposizioni del diritto dell’Unione europea sopra richiamate, infatti, la tassazione ai fini Iva di tali operazioni avviene nello Stato membro del consumatore finale e non in quello del prestatore; attraverso il MOSS, dunque, il fornitore non è tenuto ad identificarsi per effettuare gli adempimenti prescritti (dichiarazioni e versamento) presso ogni Stato Membro dove presta i propri servizi.
La direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni, recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 45, prevede che fino alla soglia minima annua di 10.000 euro, quale valore al netto dell’imposta, l’Iva si applicherà nel Paese dove è stabilito il cedente soggetto passivo dell’imposta; se, nel corso di un anno civile, sarà superata la soglia minima annua di 10.000 euro, si applicherà, a partire da tale data, l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destinazione dei beni. Al superamento del limite monetario, i cedenti, quali soggetti passivi d’imposta, potranno optare per la registrazione al Moss, quale alternativa all’identificazione, ai fini dell’imposta, nei singoli Paesi in cui sono eseguite le vendite e adottando le regole di fatturazione del proprio Stato membro.
Nel caso di commercio elettronico indiretto, ossia della vendita tramite Internet di beni fisici a consumatori finali stabiliti in un altro Stato dell’Unione europea, la direttiva sopra citata prevede l’abolizione dal 1° luglio 2021 delle soglie attualmente previste dai singoli Stati membri, con applicazione di un’unica soglia complessiva di riferimento, pari a 10.000 euro al netto dell’IVA su base annuale per tutte le vendite a distanza intracomunitarie a privati.
Al superamento di tale soglia il venditore dovrà identificarsi in ciascuno Stato membro per assolvere gli adempimenti Iva previsti da ciascun Paese UE nel quale si effettua una vendita a privato, indipendentemente dall’importo della cessione. In alternativa, a partire dalla stessa data sarà possibile esercitare l’opzione per applicare il meccanismo MOSS, attualmente utilizzato solo per il commercio elettronico diretto, così evitando l’obbligo di apertura di una posizione IVA.
Entro tali limiti, fatta salva l’applicazione delle disposizioni speciali relative alla tipologia di beni messi in commercio (es. beni sottoposti ad accisa, integratori alimentari, ecc.) e di quelle in materia di etichettatura, l’attività di commercio può essere considerata una prestazione transfrontaliera di servizi che, ove esercitata al di fuori dello Stato di stabilimento in modalità occasionale e temporanea, non è soggetta ad obblighi di autorizzazione o comunicazione preventiva all’autorità.
R: L’attività di installazione di impianti all’interno di edifici è una professione regolamentata disciplinata dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. La prestazione temporanea e occasionale di servizi è soggetta all’applicazione della procedura di dichiarazione preventiva del prestatore all’autorità competente, che è il Ministero dello Sviluppo economico:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri/prestazioni-occasionali
Nel caso di prestazione occasionale e temporanea, i lavoratori che svolgono l’attività in Italia restano soggetti al sistema di sicurezza sociale dello Stato nel quale è stabilito il datore di lavoro.
L’impresa che distacca i lavoratori in Italia è tenuta a inviare una comunicazione preventiva di distacco in via telematica entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del periodo di distacco:
https://distaccoue.lavoro.gov.it/it-it/Aree-Tematiche/Area-Tematica/id/12/Comunicazione-obbligatoria
Per procedere alla trasmissione della comunicazione di distacco è possibile fare riferimento al seguente sito web:
https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome
R: Ai sensi della normativa di riferimento (DL 179/2012, art. 25, comma 2), una startup innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:
Infine, una startup è innovativa se rispetta almeno uno dei seguenti tre requisiti soggettivi:
sostiene spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione; impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale); è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato. Tutti i requisiti per la costituzione di una startup innovativa, insieme alla normativa di riferimento e alle agevolazioni previste per questa tipologia di impresa, sono illustrati alla seguente pagina web:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative
In linea di principio, un’impresa legalmente stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea può prestare i propri servizi negli altri Stati membri in forma stabile oppure in modalità temporanea e occasionale. La partecipazione a gare e procedure di appalti rientra nella prestazione occasionale e temporanea di servizi. Per quanto riguarda la disciplina fiscale applicabile, l’Italia ha stipulato con gli altri Stati membri dell’Unione europea convenzioni per evitare doppie imposizioni:
https://www.finanze.gov.it/it/Fiscalita-dellUnione-europea-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/
In base a tali convenzioni, gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga un’attività industriale o commerciale nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; se l’impresa svolge la sua attività all’estero mediante una stabile organizzazione, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
R: L’Unione europea garantisce ai prestatori di servizi il diritto di esercitare la propria attività anche negli altri Stati membri, con possibilità di scegliere tra il regime di stabilimento e il regime di libera prestazione di servizi. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato caso per caso, in particolare in funzione della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità. Le informazioni richieste devono essere fornite dalla competente autorità croata. In attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, anche la Croazia ha attivato il Punto Singolo di Contatto per imprese e professionisti stabiliti in altri Stati dell’Unione europea che intendono svolgere la propria attività nel territorio nazionale.
Il Punto Singolo di Contatto croato fornisce informazioni in lingua inglese attraverso il seguente portale: http://psc.hr/en/
R: Per svolgere attività di import/export in Italia, un’impresa stabilita in un altro Stato membro dell’Unione deve ottenere un’autorizzazione specifica rilasciata dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli.
Tutte le informazioni, insieme alla modulistica necessaria, sono disponibili alla seguente pagina web dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli.
https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/operatore-economico-autorizzato-aeo/conosci-aeo
Alla seguente pagina web sono reperibili le informazioni e la modulistica relative alle procedure per il rilascio del codice unico doganale EORI:
https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/ecustoms-aida/progetti-aida/eos
R: Se l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore (articolo 7-octies, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), e delle vendite a distanza intracomunitarie nell’Unione europea non ha superato nell’anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato, l’IVA sarà dovuta nel paese di origine. Pertanto, l’impresa addebiterà l'IVA al cliente secondo l'aliquota del proprio paese e provvederà a pagare e dichiarare l'IVA alle autorità fiscali del proprio paese; superato tale limite, sarà tenuta ad applicare l’IVA del Paese di destinazione.